Art. 1.
(Riduzione del prelievo fiscale sul lavoro straordinario).

      1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «n-ter) emolumenti per prestazioni di lavoro straordinario rese nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel limite massimo annuale di 150 ore di lavoro straordinario».

      2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Per i redditi indicati alla lettera n-ter) del comma 1 dell'articolo 17 l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per lo scaglione di reddito di importo più elevato raggiunto dal contribuente nel periodo d'imposta.